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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VERONA & SOUND"
ART. 1 - RAGIONE SOCIALE. E’ costituita l’”Associazione culturale - musicale denominata “VERONA&SOUND” Essa ha sede in Verona (37124) – via Mercantini 3 ART. 2 - VALORI, SCOPI E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI. 1- Si riconosce nei valori che caratterizzano l’associazionismo e particolarmente: - la libertà associativa delle persone e dei gruppi sociali; - la democraticità dell’organizzazione associativa fondata sulla sovranità dell’Assemblea e l’eleggibilità degli organi direttivi. 2- Si propone la valorizzazione e l’organizzazione del tempo libero come momento di educazione e formazione. 3- Promuove prevalentemente l’organizzazione di attività e di manifestazioni di valore artistico, di carattere culturale e musicale, spettacoli e rassegne, ove sia privilegiata la partecipazione attiva di musicisti in particolare della provincia di Verona. · In tali occasioni, può essere previsto l’invito di artisti provenienti da altre province, regioni o stati esteri, (anche se professionisti di rilievo e di riconosciuta notorietà), qualora il Consiglio Direttivo ritenga che la loro presenza possa offrire elemento culturale utile alla divulgazione e conoscenza della musica. · L’associazione, nei limiti delle proprie conoscenze, contribuisce all’informazione su attività e spettacoli musicali locali, su luoghi di rappresentazioni musicali, date di concerti nella zona di competenza, su normative esistenti per l’esercizio dell’attività musicale. · Gruppi di artisti o gruppi musicali locali organizzati e con propria identità, possono essere accettati come affiliati alla associazione, ed essere oggetto di promozione. · Per la divulgazione di tutto quanto riguarda le attività della associazione, sarà presa in considerazione la creazione di un apposito sito Internet, il cui aggiornamento sarà affidato al Presidente, o a chi ne sia dallo stesso delegato. · Nell’ambito della propria vocazione di promozione e comunicazione, l’associazione può organizzare seminari rivolti ai giovani che si accingono ad apprendere l’arte della musica contemporanea, e/o provvedere a ricercare sedi idonee ove effettuare prove. ART. 3 - FORMA GIURIDICA. 1- l’Associazione è costituita ai sensi degli artt. 36/37/38 e seguenti del C.C. ed “Ente non commerciale” di tipo associativo e di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. 2- Essa è apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro, pertanto non distribuisce né direttamente né indirettamente gli eventuali avanzi di gestione. 3- Quale nucleo spontaneo di vita associativa è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo e gode di tutte le facilitazioni previste dalle leggi per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. 4- Ove lo ritenga opportuno, in funzione complementare alla diretta attuazione delle attività istituzionali, potrà svolgere anche altre attività in forma non esclusiva o principale, né prevalente, riservate agli iscritti, associati o partecipanti nel rispetto delle norme vigenti. ART. 4 - I SOCI. 1- L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti i cittadini. 2- La qualifica di socio si acquista su richiesta dell’interessato normalizzata con la comunicazione dei dati anagrafici da iscrivere nell’Elenco dei Soci. 3- Nelle riunioni periodiche il Consiglio Direttivo delibera sulle eventuali iscrizioni e sulle eventuali esclusioni per morosità o indegnità. 4- Non sono ammessi soci temporanei. 5- Perde la qualifica di socio chi non rispetta le norme statutarie e/o comunque tiene un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione o lesivo dell’immagine della stessa. ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI / TESSERATI. 1 – I Soci hanno diritto di: - partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; - voto libero ed individuale ai sensi del successivo art. 10; - partecipare alle attività dell’Associazione sia organizzate direttamente che tramite altri organismi; - ricevere la tessera a seguito della comunicazione dei dati anagrafici, della loro iscrizione nell’elenco dei Soci e del versamento della quota; - di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concesse. 2 – I soci sono tenuti ad osservare lo statuto e le norme regolamentari dell’Associazione, le delibere e le decisioni dei suoi Organi nonché al versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo e ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni statutarie. ART. 6 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO. 1 – I Soci / Tesserati cessano di far parte dell’Associazione : - per la mancata reiscrizione annuale; - per scioglimento dell’Associazione; - per radiazione deliberata per gravi infrazioni alle norme statutarie e/o comportamentali lesive dell’immagine dell’Associazione o del corretto rapporto tra i Soci / Tesserati. 2 – I Soci / Tesserati uscenti, per qualsiasi ragione, sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi verso l’associazione e verso gli altri Soci / Tesserati. ART. 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE. 1 – Sono Organi dell’Associazione: - l’Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Vice Presidente. ART. 8 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI. 1 – L’Assemblea dei Soci è sovrana; essa è il massimo Organo dell’Associazione cui appartengono poteri nominativi generali. 2 – L’Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce, di norma, una volta all’anno per la valutazione organizzativa, la programmazione dell’anno sociale e l’approvazione del rendiconto. 3 – Il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo ogni triennio, di norma, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo per giustificati e validi motivi. 4 – L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dalle successive norme o a seguito di motivata richiesta di almeno 2/3 dei Soci che abbiano diritto di voto. 5 – Le Assemblee sono convocate dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo; sono valide in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. 6 – La convocazione sarà portata a conoscenza dei Soci mediante avviso nei locali della Sede, di norma con almeno 8 giorni di preavviso, mentre per il rinnovo delle cariche sociali con un preavviso di almeno 15 giorni. 7 – L’avviso dovrà specificare la data e l’ora della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno e dei lavori. 8 – L’Assemblea ordinaria: - approva annualmente la relazione tecnico-morale ed il rendiconto sulla gestione associativa; - stabilisce gli indirizzi di massima dell’attività sociale sul piano organizzativo; - elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra le persone di provata preparazione, esperienza e conoscenza dell’Associazione e/o delle specifiche attività; 9 – L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e del regolamento indicato dal Consiglio. ART. 9 - I VOTI. 1 – Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con le norme statutarie, il pagamento dei contributi sociali e che risultino tesserati da almeno un anno sociale. 2 – Non hanno diritto di voto né possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 3 – Tutti i Soci maggiorenni godono il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. 4 – Il voto è libero ed individuale; può essere espresso con votazione segreta; non sono ammesse deleghe. ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO. 1 – E’ composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette consiglieri eletti nei tempi e nelle modalità previsti dell’Art. 8 del presente Statuto. L’assemblea ne fissa il numero al momento della nomina. 2 – Nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti, il Presidente. 3 – Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 4 – Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente, può nominare anche un Segretario, i Probiviri ed i Revisori, scegliendoli eventualmente, anche al di fuori dei propri associati; essi possono essere chiamati a partecipare alle riunioni con solo voto consultivo. 5 – Si riunisce almeno 1 volta all’anno ed ogni volta che lo ritenga il Presidente o la maggiorazione dei consiglieri. 6 – Esso delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti. 7 – Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi, non tenendosi conto degli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. 8 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera o altro mezzo idoneo che abbia certezza di ricezione, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e nei casi d'urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima 9 – Qualora siano presenti tutti i componenti eletti, le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche in mancanza di formale convocazione. 10 – Dalle riunioni sarà redatto apposito verbale, anche informale, da conservare agli atti. 11 – Il Consiglio Direttivo nel rispetto dei valori e delle finalità previste dall’art. 2 del presente Statuto: - cura l’ordinaria e straordinaria amministrazione, l’attività sociale e gestione dei fondi ed i beni dell’Associazione nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dell’Assemblea; - dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea; - predispone la relazione tecnico-morale ed il rendiconto sulla gestione associativa; - propone gli indirizzi di massima dell’attività sociale sia sul piano organizzativo che su quello economico-preventivo; - ratifica i provvedimenti adottati d’urgenza dal presidente; - indica, nelle specifiche situazioni, le norme di attuazione dello statuto al fine di regolamentare quanto non espressamente previsto; - determina l’ammontare delle quote associative e dei contributi. 12 – Nelle riunioni periodiche delibera l’esclusione dei Soci / Tesserati per morosità o indegnità. 13 – Il Consiglio Direttivo provvederà a portare a conoscenza dei Soci le deliberazioni assembleari, l’organizzazione delle attività e dei rendiconti indicandone le forme, i tempi e le modalità ART. 11 - IL PRESIDENTE. 1 – Assume la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione. 2 – Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. 3 Esercita potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e sulla amministrazione. 4 – E’ responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell’attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione. 5 – Adotta in caso d’urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio all’Associazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo. 6 – Firma la corrispondenza che impegna comunque l’associazione. 7 – Attribuisce la titolarità e la responsabilità degli incarichi per i diversi settori di attività ai membri del Consiglio Direttivo ed ai collaboratori tecnici. 8 – In caso di assenza o temporanei impedimenti, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente eletto dal Consiglio. ART. 12 - IL SEGRETARIO. 1 – Il Segretario, qualora espressamente nominato, collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento della loro attività, attraverso: - la predisposizione degli atti amministrativi ed organizzativi che gli vengono emanati; - l’aggiornamento e la custodia dell’elenco dei Soci; - il disbrigo puntuale della corrispondenza; - l’assistenza e la collaborazione per l’organizzazione e la buona riuscita di tutte le attività dell’Associazione. ART. 13 - IL PATRIMONIO. 1 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà e/o comunque acquisiti. 2 – Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il quale l’associazione è stata costituita e/o per il raggiungimento e lo sviluppo delle proprie finalità ed attività istituzionali. 3 – In caso di scioglimento, la destinazione dei beni patrimoniali sarà deliberata dall’Assemblea ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto. 4 – E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge. ART. 14 - LE ENTRATE. 1 – Le entrate sono costituite: - dalle quote annuali di iscrizione, tesseramenti e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo; - dai proventi derivanti da attività istituzionali e/o di altra natura occasionale e non prevalente; - da erogazioni liberali derivanti da privati o operatori economici; - da eventuali contributi pubblici; - da legati o donazioni. 2 – Le quote ed i contributi versati dai Soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente dall’Associazione. ART. 15 - LA GESTIONE FINANZIARIA. 1 – La responsabilità della Gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo. 2 – L’anno sociale coincide con l’anno solare. 3 – Sarà redatto ed approvato annualmente un rendiconto delle attività, come strumento di informazione ai soci, ai sensi delle norme del C.C. e del D. Lgs. 460/97 riguardante gli Enti non commerciali di tipo associativo. 4 – Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dal D. Lgs. 460/97 art. 8. 5 – Per le eventuali attività commerciali, non prevalenti ed esercitate in forma né esclusiva né principale, sarà tenuta contabilità separata e, a seguito di opzione, anche ai sensi della legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti, ed ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 460/97. 6 – L’attività dei componenti eletti dagli organi istituzionali è gratuita. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere premi e/o rimborsi spese. 7 – Per eventuale controllo o accettazione della regolare amministrazione potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti, nelle forme consuete, per la stesura di una relazione in merito. ART. 16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 1 – I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci / Tesserati sono: a) la deplorazione; b) la sospensione; c) la esclusione. 2 – I provvedimenti di cui alle lettere a – b – c vengono applicati dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo. 3 – Per mancanze che non rendano incompatibile la qualifica di Socio / Tesserato, si applicano i provvedimenti di cui alla lettera a – b. 4 – Per mancanze che siano lesive all’immagine dell’Associazione o comunque siano incompatibili con la qualità di Socio / Tesserato, si applicano i provvedimenti di cui alla lettera c. 5 – Contro i provvedimenti è ammesso ricorso ai Probiviri. 6 – Tutte le controversie tra l’Associazione e i Soci e tra i Soci devono essere sottoposte ai Probiviri, ai quali sono demandati i più ampi poteri e le cui decisioni sono inappellabili. ART. 17 - L’ISCRIZIONE. 1 – L’adesione all’Associazione, che si normalizza con l’iscrizione dei dati anagrafici nell’Elenco dei Soci, comporta l’accettazione: - del presente Statuto, che viene dato per conosciuto; - della clausola compromissoria di cui all’art. 16. ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE. 1 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa, le eventuali attività finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono devolute ad altra associazione che abbia finalità analoga o fine di pubblica utilità ai sensi dell’art. 5, comma 1, punto 4 quinquies, lettera b) del D. Lgs. 460/97.
L’ASSEMBLEA, PRESA VISIONE DEL PRESENTE STATUTO E DELLE MODIFICHE APPORTATE, NE APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL CONTENUTO IN DATA ODIERNA. Letto, approvato e sottoscritto. Data 20 settembre 2006
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